NORMATIVA
Agevolazioni d’imposta
AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA PER IL GAS NATURALE E L’ENERGIA ELETTRICA
La normativa che disciplina le imposte sui consumi di gas naturale e di energia elettrica (Testo Unico sulle Accise – Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 – e Decreto Legge 28 novembre 1988, n. 511), contempla diverse tipologie di fornitura per le quali sono previsti benefici nell’applicazione di accise, addizionali all’accisa e IVA.
CHI PUO’ RICHIEDERLE E QUALI SONO
In particolare per il gas naturale è prevista la riduzione dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale nel caso il metano venga utilizzato:
- per attività artigianali, industriali, agricole;
- per attività alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale e forni da pane;
- negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro;
- nelle attività ricettive svolte da istituzioni non aventi fine di lucro, finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza ove vengono svolti lavori artigianali o agricoli.
E’ invece prevista l’esenzione dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale per gli usi istituzionali delle forze armate nazionali ed estere aderenti al patto NATO nonché per le rappresentanze diplomatiche.
Relativamente all’IVA hanno diritto all’agevolazione le imprese estrattive, manifatturiere e le aziende agricole, mentre sono esenti gli esportatori abituali di beni (previa apposita “Dichiarazione d’intento” come previsto dalla normativa IVA in vigore, purché le esportazioni effettuate nel corso dell’anno solare precedente siano superiori al 10% del volume d’affari complessivo), le rappresentanze diplomatiche e i comandi militari degli Stati membri NATO.
Relativamente all’energia elettrica le agevolazioni previste dalla normativa possono consistere:
- nell’esclusione (ai sensi dell’art. 52, co. 2, D.Lgs. 504/95) dal pagamento dell’accisa e dell’addizionale all’accisa sui corrispettivi relativi all’energia elettrica:
- impiegata nei processi mineralogici
- impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%
- utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici
- nell’esenzione (ai sensi degli art.17, co.1 e 52, co. 3, D.lgs. 504/95) dal pagamento dell’accisa sui corrispettivi relativi all’energia elettrica:
- utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
- consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh;
- fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari;
- fornita nei confronti di comandi militari degli Stati membri della NATO;
- fornita nei confronti di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni;
- fornita nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
- nella fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di imposta (nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise) ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 504/95;
Relativamente all’IVA hanno diritto all’agevolazione le imprese manifatturiere, estrattive, poligrafiche/editoriali e le aziende agricole, nei limiti e con le modalità previste dal D.L. n.853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, n. 17 e s.m.i., e i Consorzi di bonifica e di irrigazione. Sono invece esenti gli esportatori abituali (previa apposita dichiarazione d’intento come previsto dalla normativa IVA in vigore), le rappresentanze diplomatiche e i comandi militari degli Stati membri NATO.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Ministero delle Economia e delle Finanze (http://www.finanze.it) e dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.it)
COME OTTENERE LE AGEVOLAZIONI
Per poter riconoscere i benefici fiscali agli aventi diritto è necessario che il cliente inoltri al proprio fornitore apposita istanza indicando la tipologia di fornitura richiesta e la relativa agevolazione fiscale.
Quest’ultima, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, decorre dal giorno di ricevimento della domanda inoltrata all’indirizzo indicato sulla modulistica di seguito allegata, ovvero dalla data stabilita dall’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione dello stesso Ufficio.
La domanda deve essere corredata da:
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in allegato);
- copia dell’attestazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Dogane (solo per clienti soggetti passivi accise).
- fotocopia documento di identità del legale rappresentante.
E’ da sottolineare come sia possibile usufruire di più benefici, come avviene ad esempio per un’azienda manifatturiera agevolabile sia sull’imposta di consumo sia sull’IVA.
I MODULI DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA
In questa sezione è possibile scaricare i moduli di richiesta per le principali casistiche previste dalla normativa.
Gas Naturale
Mineralogici, metallurgici
Artigiani, industriali, alberghi, case di cura, aziende agricole
Associazioni no profit
Distribuzione commerciale
Forze armate
Industriali con consumo sup. a 1.200.000 mc annuo
Ristoranti e alberghi
Energia elettrica
Dichiarazione per impieghi dell’energia elettrica per usi esclusi/esenti dal campo di applicazione dell’accisa
Dichiarazione per l’applicazione dell’aliquota IVA 10% alla fornitura di energia elettrica




